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Document 22023D0820

Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 sulla vigilanza del mercato e l’applicazione delle norme [2023/820]

PUB/2023/431

GU L 102 del 17.4.2023, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/84


RACCOMANDAZIONE n. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA

del 24 marzo 2023

sulla vigilanza del mercato e l’applicazione delle norme [2023/820]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 166, paragrafo 3, dell’accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.

(2)

A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.

(3)

L’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo prevede che siano introdotte modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno unito, coerenti con la posizione dell’Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all’uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l’integrità del mercato interno dell’Unione e dell’Unione doganale, in conformità del protocollo,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all’Unione e al Regno Unito quanto segue:

 

Nel contesto delle modalità specifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, gli strumenti di vigilanza del mercato e applicazione delle norme dovrebbero essere utilizzati in modo collaborativo per monitorare il flusso di merci e gestire i rischi che le merci possano entrare illegalmente nell’Unione o nel Regno Unito.

 

La cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l’Unione, e tra le autorità del Regno Unito e degli Stati membri se del caso, dovrebbe sostenere tali modalità con un’efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Ne dovrebbe derivare sostegno al monitoraggio e alla gestione di queste modalità senza che siano necessarie verifiche o controlli alla frontiera tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda.

 

Tale cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l’attività congiunta a seconda dei casi, in particolare tra le autorità dell’Irlanda del Nord e degli Stati membri interessati, per contrastare le attività illegali e il contrabbando, garantire che le merci non siano immesse sul mercato se non soddisfano le norme applicabili e che alle attività di contrasto e vigilanza sia attribuita priorità sulla base del rischio e dell’intelligence. Le autorità garantiranno altresì che le imprese e gli operatori siano consapevoli della possibilità di accesso al mercato per le merci che circolano tra l’Irlanda del Nord e l’Unione, qualora tali merci soddisfino le norme applicabili, in conformità del protocollo.

 

Il Regno Unito e l’Unione dovrebbero operare in modo costruttivo avvalendosi delle strutture dell’accordo di recesso, compreso il comitato misto, per sostenere l’efficace funzionamento delle nuove modalità, nell’interesse dei cittadini e delle imprese dell’Irlanda del Nord.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a Londra, il 24 marzo 2023.

Per il Comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


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